Modalità di compensazione dei crediti IVA
In relazione alle sempre più complesse modalità di compensazione dei crediti, Vi ricordiamo che:
- il limite del credito IVA compensabile liberamente ammonta ad euro 5.000,00;
- il credito IVA è utilizzabile in compensazione solo a seguito della presentazione della Dichiarazione Annuale IVA, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione;
- i modelli F24 relativi all’utilizzo del credito IVA suddetto dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, vale a dire i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per gli intermediari abilitati o per i contribuenti che ne abbiano effettuato la richiesta.
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Avviso per i Clienti dello Studio con dichiarazioni fiscali redatte presso i loro Uffici
A seguito dell’utilizzo di un pacchetto software (Windired ASP) accessibile solo online sui server della nostra software house, occorrerà che, in occasione degli incontri programmati per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, ci venga resa disponibile una connessione wireless aperta, tramite la quale consentirci il collegamento a internet.
Nel caso in cui foste impossibilitati a realizzare quanto sopra indicato, o laddove ciò dovesse costituire un problema (ad esempio a causa delle politiche aziendali di sicurezza informatica, per via di firewall, reti intranet, ecc.), Vi preghiamo di prendere tempestivamente contatti con il nostro Studio per poter organizzare diversamente le procedure dichiarative da svolgere.
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Riepilogo dei dati e delle informazioni necessari per la compilazione della Dichiarazione annuale IVA (per i Clienti con contabilità non gestite da BC Studio S.r.l.)
Riportiamo una dettagliata elencazione dei dati e delle informazioni fondamentali ed indispensabili per la predisposizione della Dichiarazione Annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2020, i cui moduli sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3046504/BOZZA+INTERNET_IVA2021_istr_23122020.pdf/9ff9d968-1409-dd7b-bc1f-dfdc32a31945.
Anche per l’anno d’imposta 2020, dovranno essere indicate nella Dichiarazione Annuale IVA, concorrendo alla formazione del volume d’affari, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi NON TERRITORIALI effettuate ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72.
1) Stampe riepilogative degli acquisti e delle vendite per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre (c.d. 13° liquidazione IVA).
2) Dettaglio [imponibile ed imposta] degli acquisti intracomunitari di beni.
3) Dettaglio [imponibile ed imposta] degli acquisti intracomunitari di servizi.
4) Dettaglio acquisti e cessioni di beni da e per Repubblica di San Marino (indicando separatamente le operazioni soggette e non soggette ad IVA).
5) Dettaglio importazioni doganali, con distinzione per aliquota [imponibile ed imposta] e/o titolo di non imponibilità.
6) Dettaglio acquisti di beni e servizi con emissione di autofatture (operazioni con cedenti/prestatori esteri – acquisti di rottami – acquisti di oro, acquisti in reverse charge nei subappalti, acquisti in reverse charge di immobili strumentali, acquisti in reverse charge di microprocessori, apparecchi per la telefonia, acquisti di servizi di pulizia, acquisti di servizi nel settore edile, acquisti di beni e servizi nel settore dell’energia, ecc.).
7) Dettaglio acquisti di beni e servizi da contribuenti minimi e forfetari ex art. 1 della Legge 244/2007 ed art. 1 della Legge 190/2014 e successive modifiche.
8) N.B. – DATI NECESSARI PER TUTTI I CONTRIBUENTI – Separazione qualitativa degli acquisti, secondo il seguente dettaglio:
a) imponibile degli acquisti di beni ammortizzabili materiali, beni ammortizzabili immateriali e di beni di valore inferiore a euro 516,46, registrati ai fini IVA.
b) imponibile dei canoni di noleggio, di leasing, di locazione e di affitto di beni mobili ed immobili, registrati ai fini IVA;
c) imponibile degli acquisti DI BENI destinati alla produzione e commercializzazione di beni e servizi, registrati ai fini IVA.
9) Dettaglio degli acquisti di beni e servizi in regimi “speciali”, eventualmente risultanti da registri separati (es. acquisti di servizi da agenzie di viaggio, acquisti di beni usati, acquisti di rottami, acquisti di metalli preziosi, estrazioni di beni da depositi IVA, ecc.).
10) Dettaglio dei corrispettivi fatturati [imponibile ed imposta] per la cessione di beni ammortizzabili.
11) Dettaglio delle operazioni attive effettuate nei confronti di amministrazioni condominiali.
12) Dettaglio delle operazioni attive effettuate in regime di reverse charge (es. cessioni di rottami e materiali di recupero, prestazioni in subappalto nel settore edile, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di oro ed argenti puro, operazioni nel settore dell’energia, servizi di pulizia, servizi vari del comparto edile, cessioni di microprocessori, prodotti di telefonia, ecc.)
13) Dettaglio delle cessioni di beni all’esportazione.
14 Dettaglio delle cessioni intracomunitarie di beni.
15) Dettaglio delle operazioni effettuate nei confronti dei c.d. “esportatori abituali”, dietro presentazione di lettera d’intento.
16) N.B. Dati NECESSARI solo per I C.D. “esportatori abituali”
a) prospetto riepilogativo – con suddivisione dei dati mese per mese – delle operazioni attive 2019 non imponibili che concorrono a formare il “plafond” per l’anno 2020;
b) prospetto riepilogativo – con suddivisione dei dati mese per mese – di tutte le operazioni attive 2019 imponibili, non imponibili, esenti e NON TERRITORIALI, al netto delle cessioni di cespiti, che concorrono a formare il Volume d’affari dell’anno 2019;
c) prospetto riepilogativo – con suddivisione dei dati mese per mese – delle operazioni passive 2019 (acquisti e, separatamente, importazioni doganali) non imponibili a seguito dell’utilizzo della dichiarazione d’intento.
17) Dettaglio liquidazioni periodiche + acconto IVA eventualmente versato (saldi creditori e debitori + copie di tutti i modelli F24 quietanzati).
18) Dettaglio eventuali versamenti integrativi IVA effettuati, con separata indicazione di eventuali sanzioni ed interessi (es. per ravvedimento operoso).
19) Dettaglio eventuali compensazioni “orizzontali” (compensazioni di IVA con altri tributi e contributi) di imposte effettuate mediante modello F24 (copia dei modelli F24 relativi).
20) Dettaglio acquisti di cespiti e pro-rata di detrazione per anni precedenti (solo per soggetti interessati alla rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del DPR 633/72).
21) Prospetto riepilogativo delle eventuali fatture attive ad esigibilità differita (emesse nel periodo e non incassate; emesse in anni precedenti ed incassate nel 2019).
22) Indicazione del credito IVA 2019 che eventualmente si desidera chiedere a rimborso.
23) Indicazione dei crediti IVA 2019 oggetto di eventuali rimborsi o compensazioni trimestrali.
24) Dati anagrafici aggiornati del contribuente e dell’eventuale legale rappresentante.
25) Ulteriori dati necessari per le società riguardate nel 2019 da operazioni straordinarie, quali fusioni o scissioni: stampe riepilogative degli acquisti e delle vendite delle società danti causa (società incorporate o scisse) per il periodo 1° gennaio – ultimo mese/trimestre precedente la data di efficacia della fusione o scissione.
26) Comunicazione di eventuali modifiche/ampliamenti dell’attività effettivamente svolta che possano influire sul codice di attività ATECO o eventuali modifiche intervenute nel codice di attività ATECO rispetto alla dichiarazione precedente.
27) Quadro VT – in tale quadro andranno indicati separatamente i dati (imponibile ed imposta) relativi ad operazioni attive soggette ad IVA effettuate, rispettivamente, nei confronti di soggetti con partita IVA o di consumatori finali.
Inoltre, l’ammontare delle operazioni attive effettuate nei confronti di consumatori finali dovrà essere ulteriormente suddiviso in base alla regione italiana nella quale le operazioni sono state effettuate (N.B. con riferimento alla eventuale presenza di Unità Locali dell’azienda e non in base al domicilio fiscale del Cliente).
28) Dettaglio operazioni passive effettuate in regime di reverse charge per acquisti di beni e servizi effettuati presso rappresentanti fiscali o identificazioni dirette IVA in Italia di soggetti non residenti.
29) Dettaglio degli acquisti con IVA indetraibile oggettivamente (es. spese per autovetture, carburanti, telefonia cellulare, acquisti alimenti e bevande, spese di rappresentanza, ecc.), separati dagli acquisti con IVA indetraibile per altre cause (es: IVA indetraibile per pro-rata da operazioni esenti, per effetto dell’opzione 36-bis, ecc.).
30) Copia delle fatture relative ad eventuali acquisti o cessioni di immobili (terreni e o fabbricati) effettuati nel 2019.
31) Dettaglio delle operazioni attive [imponibile ed imposta] effettuate in regime di split payment ai sensi dell’art. 17-ter.
32) Dettaglio delle operazioni passive [imponibile ed imposta] effettuate in regime di split payment ai sensi dell’art. 17-ter.
33) IMPORTANTE – Copia delle comunicazioni liquidazioni IVA trimestrali relative all’anno 2019, predisposte e trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
34) IMPORTANTE – Elenco dettagliato per imponibile ed IVA (o copia del relativo registro sezionale) di tutte le eventuali fatture passive datate 2020, consegnate dal SDI entro il 31/12/2020 e NON registrate in contabilità entro il mese di dicembre 2020.
35) NOVITA’ IMPORTANTE – Copie dei modelli F24 relativi ad eventuali versamenti sospesi per effetto delle disposizioni eccezionali emanate nel 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19.
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Apposizione del Visto di conformità per compensazione orizzontale dei crediti IVA
I soggetti che desiderano utilizzare in compensazione orizzontale (cioè con altri tributi e/o contributi) il credito IVA 2020 di importo superiore ad euro 5.000,00 e che quindi intendono richiedere allo Studio l’apposizione del Visto di Conformità (con corrispettivo da concordarsi), dovranno preventivamente predisporre e metterci a disposizione la seguente documentazione:
- copia della Dichiarazione Annuale IVA relativa al 2019 con evidenza del credito riportato all’anno successivo;
- copia dei modelli F24 relativi ai versamenti IVA 2020 ed alle eventuali compensazioni del credito IVA 2019 o dei crediti trimestrali 2020;
- registri riepilogativi acquisti e vendite per il periodo 1/1 – 31/12, con dettaglio delle liquidazioni periodiche;
- nel caso di credito IVA 2020 di ammontare superiore al volume d’affari IVA 2020, copia di tutti i documenti IVA attivi e passivi registrati;
- nel caso di credito IVA 2020 di ammontare non superiore al volume d’affari IVA 2020, copia di tutti i documenti IVA di acquisto che riportano un ammontare di IVA a credito superiore al 10% dell’IVA totale detratta nel 2020:
- IMPORTANTE ! – copia di “estratto conto” di Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) attestante l’assenza di iscrizioni a ruolo scadute per tributi erariali di importo complessivo superiore ad euro 1.500 oppure, in mancanza, attestazione equivalente rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante.
Ricordiamo, al riguardo, che l’Agenzia delle entrate ha recentemente precisato che il Visto di Conformità deve essere obbligatoriamente rilasciato dallo stesso soggetto che effettua la trasmissione telematica della relativa dichiarazione fiscale.
Da ultimo, precisiamo che, sulla base delle novità derivate dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (c.d. ISA) al posto degli Studi di Settore, i soggetti che hanno applicato gli ISA ottenendo un punteggio pari o superiore a 8 sono esonerati dall’apposizione del Visto di Conformità o dalla presentazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore ad euro 50.000 annui.
Tale soglia è riferita alla somma di tutti i crediti Iva “beneficiabili” in relazione all’anno di presentazione della dichiarazione o istanza nelle quali vengono evidenziati (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2021 + credito annuale 2020).
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Nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche
Il D.M. 4 dicembre 2020, applicabile alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, ha modificato le scadenze di versamento dell’imposta di bollo, che dovrà essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.
La nuova scadenza riguarderà le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto – per le fatture elettroniche del secondo trimestre – l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Tuttavia, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre (termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre). Se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non supera 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre (termine di versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre).
Restano invece fermi i termini di cui al DM del 17 giugno 2014 per il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli altri documenti e registri in formato elettronico (es. libro giornale) emessi o utilizzati durante l’anno, con versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e dunque, per il 2020 e per i soggetti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 29 aprile 2021.
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Lo Studio è a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento sui temi indicati.