Tra gli incentivi fiscali ai nuovi investimenti, evidenziamo che, a partire dal 2020, il meccanismo dei “super ammortamenti” è stato sostituito dall’introduzione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali. L’agevolazione riguarda, in sintesi, gli acquisti di:
– beni materiali nuovi;
– diversi dai beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati ed immateriali funzionali ai processi di trasformazione (di cui al Piano Transizione 4.0), oggetto di specifica e differente disciplina.
Per l’acquisto dei beni strumentali materiali, c.d. ordinari, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 1) 6% per i beni acquistati dal 01/01/2020 al 15/11/2020, fino ad un limite massimo dei costi ammissibili di 2 milioni di euro – riferimento art. 1, commi da 184 a 197, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- 2) 10% per i beni acquistati dal 16/11/2020 al 31/12/2020, fino ad un limite massimo dei costi ammissibili di 2 milioni di euro – riferimento art. 1, commi da 1054 a 1058, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- 3) 15% per i beni per strumenti tecnologici destinati alle modalità di “lavoro agile” (ex 18 del D.lgs. 81/2017) acquistati dal 16/11/2020 al 31/12/2020, fino ad un limite massimo dei costi ammissibili di 2 milioni di euro – riferimento art. 1, commi da 1054 a 1058, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
La data del 16 novembre 2020 separa “precedente” (sub. 1) e la “nuova” (sub. 2) disciplina del bonus investimenti, con conseguente differente modalità di fruizione del credito d’imposta.
Gli investimenti “programmati” entro il 15 novembre 2020 (intendendo per tali quelli con ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20%), rientrano nella disciplina sub. 1), a condizione che gli investimenti siano completati entro il 30 giugno 2021.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
- in 5 quote annuali di pari importo, per i beni di cui sub. 1);
- in 3 quote annuali di pari importo per i beni di cui sub. 2) e sub. 3), o in unica soluzione se i ricavi 2019 sono inferiori ad euro 5 milioni.
Il credito, ai fini del bilancio, è assimilato ad un contributo in conto impianti e va riscontato sulla durata del piano di ammortamento dei beni cui si riferisce. Il credito non assume rilevanza, inoltre, ai fini IRES ed IRAP.
Da un punto di vista documentale, ricordiamo che le fatture di investimento per cui può essere riconosciuto il credito d’imposta devono contenere il riferimento alle disposizioni agevolative sopra indicate.
In caso di mancanza del riferimento sulle fatture ricevute, tale requisito deve essere assolto dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità.
In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendovi la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ai fini dell’iscrizione del credito d’imposta nel bilancio al 31/12/2020, suggeriamo di predisporre un apposito fascicolo contenente:
- la copia delle fatture agevolabili, debitamente compilate con il riferimento legislativo applicabile;
- l’aliquota di ammortamento utilizzata, ai fini della correlazione del credito d’imposta con il piano di ammortamento;
- la data di effettuazione dell’investimento;
- in caso di consegna del bene/entrata in funzione successiva al 15/11/2020 o del 31/12/2020, conferma di pagamento di un acconto pari almeno al 20% e della firma dell’ordine (si ricorda che, in tal caso, il credito spetta purché il bene sia consegnato/entri in funzione entro il 30/06/2021).
La nuova modalità di fruizione dell’agevolazione sui nuovi investimenti in questione richiederà una particolare attenzione, in caso di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Lo Studio è a disposizione per ogni tipo di assistenza in materia.